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Diritto all´assistenza sanitaria per gli italiani residenti all’estero

DIRITTO ALL´ASSISTENZA SANITARIA PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ ESTERO – Collegamento al sito del Ministero degli Affari Esteri

 

Il connazionale iscritto all’ AIRE viene cancellato dalle liste del servizio di assistenza sanitaria locale (A.S.L.) ma non perde il diritto all’ assistenza ospedaliera e di pronto soccorso (per un massimo di tre mesi), durante il suo soggiorno in Italia.

I cittadini italiani residenti all’ estero, e regolarmente iscritti all’ anagrafe consolare, che si recano in Italia per turismo, sono quindi coperti, ai sensi dell’ art. 19, comma 6, legge 23.12.1978, n.833 e dell’ art. 12, comma II, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618, dall’ assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le emergenze mediche di cui hanno bisogno fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’ anno.

E’ opportuno quindi munirsi di apposita dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all’ estero, che viene, a richiesta, rilasciata dal Consolato Generale prima di recarsi in Italia per le vacanze, oppure puo’ essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, cosi’ come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e non e’ soggetta ad autenticazione di firma.’’