A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute alla rete diplomatico-consolare italiana in Brasile si forniscono ulteriori delucidazioni in merito all’applicazione della nuova disciplina degli ingressi in Italia dal Brasile per motivi di studio, in vigore dal 31 agosto u.s.
Con la nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021, coloro che facciano ingresso in Italia per motivi di studio non necessitano più di specifica autorizzazione da parte del competente Ministero della Salute. Pertanto, potranno presentare ordinaria domanda di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, conformemente ai requisiti previsti dalla normativa concernente tale casistica.
Tra i “motivi di studio” è inclusa l’attività di ricerca. Pertanto i soggetti provenienti dal Brasile impegnati come Ricercatori presso Università italiane potranno presentare ordinaria domanda di rilascio del visto d’ingresso per motivi di ricerca senza autorizzazione del Ministero della salute.
Si ricorda, inoltre, che possono beneficiare di una deroga al divieto d’ingresso in Italia gli sportivi che partecipano a competizioni sul territorio italiano che rispondono a specifiche condizioni individuate dall’articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021. Per tale categoria non è necessario richiedere tale deroga al Ministero della Salute. Per maggiori informazioni su chi ha diritto alla deroga (atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti ella stampa estera e accompagnatori che hanno soggiornato o transitato in Paesi indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del DPCM del 2 marzo 2021, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso) e gli obblighi da ottemperare, si invita a consultare l’apposita pagina web del Ministero della Salute.
Infine, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’Ordinanza del Ministero della salute del 14 maggio 2021 (la cui efficacia è prorogata fino al 25 Ottobre 2021 con Ordinanza del 28 Agosto 2021), si conferma che non è necessaria l’autorizzazione all’ingresso in Italia, dal Brasile, per equipaggio e personale di trasporto di persone e merci, “fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento”, oltreché l’obbligo di autodichiarazione. Per i marittimi resta in vigore anche quanto stabilito all’allegato 28 del DPCM del 2 Marzo 2021 recante “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.