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Erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), nell’abrogare la legge 180/1992, ha modificato il DPR 18/1967 con l’inserimento di un art.23-ter, recante “nuove modalità’ per l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”. In particolare, la nuova norma prevede che la concessione di tali contributi a soggetti privati italiani e stranieri avvenga, salvo casi di motivata urgenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Si evidenzia a tal riferimento che i relativi Avvisi di pubblicità, volti ad acquisire le proposte presentate per l’ottenimento della concessione dei contributi, sono pubblicati sul sito del MAECI alla pagina: https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/ 

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, l’articolo 4 di ciascuno dei tre Avvisi prevede che per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda sia presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo il modello allegato all’Avviso, gli stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5). Inoltre, ai fini del rispetto del termine finale stabilito dagli Avvisi (9 settembre 2022 per l’Avviso DGMO, 30 settembre 2022 per gli Avvisi DGAP e DGUE) a fare fede sara’ il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione della domanda (comma 6).