La legge di conversione del Decreto Legge 36/2025 ha modificato l’articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.
Possono richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana coloro che:
a) sono nati in Italia oppure sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
b) hanno perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
b.1) hanno volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza;
b.2) avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, hanno rinunciato alla cittadinanza italiana e hanno stabilito la propria residenza all’estero;
b.3) essendo figli minori non emancipati di chi ha perso la cittadinanza, avevano in comune con il genitore la residenza e hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero.
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Per richiedere un appuntamento per il riacquisto della cittadinanza scrivere a brasilia.cittadinanza@esteri.it
Per poter rendere la dichiarazione, l’interessato deve:
a. presentare un documento di identità vigente emesso dal Paese di cui ha cittadinanza;
b. pagare il diritto consolare pari ad euro 250. Il pagamento può essere eseguito, il giorno dell’appuntamento, tramite carta di debito locale;
c. dimostrare, con documentazione completa e autentica:
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- le proprie generalità (mediante certificato di nascita, apostillato e tradotto se si tratta di atto straniero);
- solo per i nati all’estero, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente);
- il precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante certificato storico di cittadinanza);
- la causa della perdita della cittadinanza (mediante documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, se del caso, la rinuncia a quella italiana, come ad esempio un certificato di naturalizzazione. La documentazione deve essere apostillata e tradotta);
- la data di decorrenza di tale perdita (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 4).
La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all’acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.
Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:
- l’obbligo di iscrizione anagrafica;
- l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile;
- il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
- il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità.
I figli residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia.