Si informa che, a seguito della recente entrata in vigore dell’art. 1 comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la mancata iscrizione all’A.I.R.E prevede una sanzione fino a 1.000 Euro (per ogni anno di mancata iscrizione per un massimo di 5 anni).
In proposito, si fa presente che la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988.
L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia.
Si fa altresì presente che le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) “a seguito della registrazione dell’atto di nascita” e d) “per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero” dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.
Questa normativa non si applica, quindi, a coloro che non sono mai stati residenti in Italia (ossia, mai iscritti in APR).
L’iscrizione AIRE per i residenti presso la nostra circoscrizione dev’essere inoltrata tramite portale FAST IT e tutte le istruzioni in merito sono presenti cliccando qui.
La presentazione della richiesta tramite portale comporta già l’ottemperamento agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E..