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Cittadinanza figli minorenni

ISCRIZIONE DI FIGLI MINORENNI COME CITTADINI ITALIANI

Per poter iscrivere un minore come cittadino italiano occorre distinguere tra due categorie distinte di richiedenti.

In entrambi i casi, non occorre la presenza del minore in Ambasciata.

Nella categoria 1 rientrano i seguenti casi:

a) figli minorenni nati in Italia da cittadini italiani per discendenza;

b) figli minorenni nati all’estero ma che possono possedere unicamente la cittadinanza italiana (sono dunque esclusi i bambini nati in Brasile trattandosi di Paese che concede la cittadinanza brasiliana jus soli);

c) figli minorenni di genitore o nonno/nonna che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) figli minorenni di genitore con cittadinanza italiana che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del minore da iscrivere.

Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), d), leggere le informazioni contenute nel paragrafo CATEGORIA 1.

Se il minore NON rientra nei casi indicati ai punti a), b), c), d) leggere unicamente le informazioni contenute nel paragrafo CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE.

 

CATEGORIA 1.

CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE.

 

Si raccomanda di NON inviare atti di nascita/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni qui indicate.

I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.

 

IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE DIVERSO DAL BRASILE

Qualora il cittadino italiano residente in Brasile sia nato in un Paese terzo, occorrerà presentare l’atto di nascita integrale già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità straniera (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del Paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille, qualora il Paese di emissione abbia aderito alla Convenzione). Esso dovrà inoltre accompagnarsi a traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato (anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente o apostillata, se vigente la Convenzione). Non si accetta la trascrizione in Brasile del certificato di nascita all’estero (“traslado”).

In tutti i casi in cui è richiesta l’esclusiva cittadinanza italiana, la stessa andrà provata mediante formali certificati negativi di naturalizzazione/cittadinanza del/dei Paese/i di nascita e residenza pregressa. Questi certificati andranno formalmente tradotti e apostillati.

Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale ed eventuale atto notarile di riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori.

Potrà quindi essere richiesta trascrizione degli atti tradotti e apostillati presso questa Ambasciata oppure presso la rappresentanza consolare italiana competente nel Paese di emissione del certificato.

La documentazione da presentare è quella indicata in base alle casistiche delineate alle pagine “categoria 1” e “categoria 2”.