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DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE AL PIÙ FAVOREVOLE REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PREVISTO PER I PENSIONATI ESTERI CHE TRASFERISCANO LA RESIDENZA NEI PICCOLI COMUNI DEL CENTRO-SUD ITALIA (MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 24-TER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917 – TUIR).

Si segnala che sono state emanate le disposizioni attuative relative al più favorevole regime fiscale sostitutivo previsto per i pensionati esteri che trasferiscano la residenza nei piccoli comuni del Centro-Sud Italia.

La persona fisica titolare di pensione estera può optare per il regime sostitutivo con aliquota al 7 per cento. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente deve indicare:

1. lo status di non residente;

2. la giurisdizione di ultima residenza fiscale;

3. stati per i quali intende esercitare la facoltà;

4. lo stato di residenza del soggetto erogante la pensione;

5. ammontare dei redditi di pensione esteri.

L’intero provvedimento emanato il 31 maggio u.s., con cui l’agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni operative della legge di bilancio 2019, è consultabile al PDF allegato.