Si segnala che sono state emanate le disposizioni attuative relative al più favorevole regime fiscale sostitutivo previsto per i pensionati esteri che trasferiscano la residenza nei piccoli comuni del Centro-Sud Italia.
La persona fisica titolare di pensione estera può optare per il regime sostitutivo con aliquota al 7 per cento. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente deve indicare:
1. lo status di non residente;
2. la giurisdizione di ultima residenza fiscale;
3. stati per i quali intende esercitare la facoltà;
4. lo stato di residenza del soggetto erogante la pensione;
5. ammontare dei redditi di pensione esteri.
L’intero provvedimento emanato il 31 maggio u.s., con cui l’agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni operative della legge di bilancio 2019, è consultabile al PDF allegato.