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F.A.Q.

  1. Vengo a vivere stabilmente in Brasile – Distretto Federale, Goiás, Tocantins, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará – o in Suiriname cosa devo fare?

I cittadini Italiani o che vengono a vivere stabilmente in Brasile per un periodo superiore ad 12 mesi nel Distretto Federale, in Goiás, in Tocantins, in Amazonas, in Roraima, in Amapá, in Pará, o in Suriname, dovranno inoltrare richiesta di iscrizione all’AIRE tramite l’Ambasciata d’Italia a Brasilia.

L’iscrizione è gratuita e si può richiedere tramite i modi elencati al punto 4.

  1. In che cosa consiste l’iscrizione all’AIRE?

L’iscrizione all’AIRE è indispensabile per avere accesso ai servizi consolari. L’iscrizione all’AIRE è gratuita e comporta la cancellazione della residenza per chi è proveniente dall’Italia (cancellazione dall’APR – Anagrafe della Popolazione Residente in Italia). Una volta effettuata, l’iscrizione viene notificata direttamente dal Comune al cittadino (NB: la mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione AIRE).

  1. Chi si deve iscrivere all’AIRE?

Devono iscriversi all’AIRE:

– I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

– I cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;

– I cittadini nati all’estero da genitori italiani, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia.

  1. Per l’iscrizione all’AIRE è necessaria la presenza personale in Consolato oppure richiedere una prenotazione?

No. Purché corredata dalla documentazione necessaria:

– può essere inviata tramite il portale FastIt;

– può essere inviata per posta, all’indirizzo: “AMBASCIATA D’ITALIA A BRASILIA c.a. Settore Consolare (Anagrafe) SES – Av. das Nações, lote 30 – CEP 70420-900 Brasília/DF”;

– può essere inviata per mail all’indirizzo: brasilia.anagrafe@esteri.it, SOLTANTO le richieste d’iscrizione AIRE di cittadini italiani minorenni non convivente col genitore italiano;

  1. Quanto tempo devo aspettare prima di presentare la richiesta di iscrizione all’AIRE?

– Coloro che hanno effettuato il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in Italia, per via giudiziale o per via amministrativa presso un Comune, possono chiedere l’iscrizione AIRE solo dopo l’avvenuta trascrizione degli atti di stato civile da parte del competente Comune, cui tale operazione è demandata per legge, o dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza di riconoscimento della cittadinanza.

  1. Quanto tempo devo aspettare finché venga conclusa la mia pratica di iscrizione/variazione AIRE?

Non è possibile precisare la durata della lavorazione delle pratiche, in quanto la medesima è condizionata ad innumere variabili e viene trattata sia presso il consolato sia presso il comune di riferimento.

  1. Vivo in Brasile da alcuni anni e non ho mai presentato richiesta di iscrizione all’AIRE. Posso farlo ora?

Si informa che, a seguito della recente entrata in vigore dell’art. 1 comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la mancata iscrizione all’A.I.R.E prevede una sanzione fino a 1.000 Euro (per ogni anno di mancata iscrizione per un massimo di 5 anni).

In proposito, si fa presente che la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988.

L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia.

Si fa altresì presente che le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) “a seguito della registrazione dell’atto di nascita” e d) “per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero” dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.

Questa normativa non si applica, quindi, a coloro che non sono mai stati residenti in Italia (ossia, mai iscritti in APR).

  1. È nato/a mio/a figlio/a. Come devo procedere per iscriverlo/a all’AIRE?

In questo caso, la procedura di iscrizione all’AIRE viene effettuata dall’Ufficio Stato Civile contemporaneamente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita in Italia. Si prega di consultare la sezione Stato Civile per la procedura di trascrizione dell’atto di nascita di un figlio minore di 18 anni.

  1. Cosa può succedere se non iscrivo il mio figlio minorenne all’AIRE?

Se, dopo aver raggiunto la maggiore età, il figlio di cittadino italiano non abbia mai avuto la sua nascita trascritta in un comune italiano, egli perde il riconoscimento automatico della cittadinanza italiana e, per poter ottenerla, dovrà inoltrare richiesta all’Ufficio Cittadinanza.

  1. Cosa può succedere se non aggiorno il mio indirizzo all’estero?

Il mancato aggiornamento dell’indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento del materiale elettorale in caso di votazioni. Potrebbe inoltre comportare la cancellazione dall’AIRE

  1. Avrei bisogno della conferma della mia iscrizione all’AIRE. Come posso averla?

È competenza esclusiva dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di iscrizione AIRE il rilascio dei certificati concernenti la residenza. Pertanto, per avere la dichiarazione di iscrizione all’AIRE, bisogna:

– rivolgersi direttamente al Comune di riferimento; oppure

– Consultare il sito ANPR, accedendoci con le credenziali SPID.

  1. Avrei bisogno di un certificato storico di residenza. Como potrei ottenerlo?

Il Consolato non rilascia il Certificato di residenza, il Certificato di iscrizione AIRE, e i Certificati di nascita, matrimonio e morte. Tali certificati devono essere richiesti direttamente dall’interessato al proprio Comune.

  1. Sono iscritto all’AIRE presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia e sto cambiando indirizzo nella stessa circoscrizione consolare dell’Ambasciata, cosa devo fare?

Si potrà presentare una richiesta di variazione/aggiornamento AIRE.

Se la variazione riguarda informazione di contatto (es. cellulare, e-mail) si potrà comunicare per e-mail all’indirizzo: brasilia.anagrafe@esteri.it

  1. Sono iscritto all’AIRE presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia e vado a vivere in Italia, cosa devo fare?

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno dichiarare il proprio rimpatrio direttamente al Comune Italiano che dovrà comunicare ufficialmente all’Ambasciata la data di decorrenza del rimpatrio. Ne conseguirà la cancellazione dall’anagrafe consolare dell’Ambasciata e l’iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) del Comune Italiano.

  1. E se mi trasferisco in un altro paese nel mondo o in un’altra circoscrizione consolare, cosa devo fare?

I cittadini già iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione dell’Ambasciata a Brasilia che si trasferiscono nella circoscrizione di un altro Consolato Italiano dovranno contattare il nuovo Consolato richiedendo il “cambio circoscrizione consolare”.

Sarà cura del Consolato “ricevente” darne comunicazione al Comune AIRE in Italia ed all’Ambasciata a Brasilia.

  1. Chi deve fare la variazione?

I cittadini già iscritti all’AIRE ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da San Paolo a Brasilia). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

I cittadini già iscritti all’AIRE ma che hanno cambiato indirizzo, telefono, email, il proprio stato civile, pur risiedendo nella stessa circoscrizione consolare.

  1. Chi non si deve iscrivere all’AIRE?

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE:

– le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;

– i lavoratori stagionali.

  1. C’è una scadenza per iscriversi all’AIRE?

Si informa che, a seguito della recente entrata in vigore dell’art. 1 comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la mancata iscrizione all’A.I.R.E prevede una sanzione fino a 1.000 Euro (per ogni anno di mancata iscrizione per un massimo di 5 anni).

In proposito, si fa presente che la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988.

L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia.

Si fa altresì presente che le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) “a seguito della registrazione dell’atto di nascita” e d) “per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero” dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.

Questa normativa non si applica, quindi, a coloro che non sono mai stati residenti in Italia (ossia, mai iscritti in APR).

  1. E se voglio iscrivere solo un minorenne?

L’iscrizione in Aire del minore italiano nato in Brasile, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita (Vedi Stato Civile).

L’iscrizione in Aire del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta direttamente dall’Ufficiale d’Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provvederà ad informare l’Ufficio consolare per l’aggiornamento dell’anagrafe consolare.

L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero.

In questo ultimo caso (minori italiani o doppi cittadini conviventi con il solo genitore straniero), la richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò delegato dall’altro.

  1. Da quando risulto iscritto ufficialmente in AIRE?

Per quanto concerne la data di decorrenza dell’iscrizione in AIRE si precisa che la legge consente al cittadino italiano, che sta trasferendo la sua dimora all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi, di rendere la dichiarazione di espatrio al Comune di ultima residenza. In questo caso la data di decorrenza dell’iscrizione in AIRE è quella della dichiarazione resa al Comune, se la richiesta di iscrizione è confermata dall’interessato entro 90 giorni al Consolato competente.

Per il cittadino italiano che non ha provveduto a quanto sopra indicato ed ha presentato richiesta di iscrizione dopo l’espatrio al Consolato competente, la data di decorrenza dell’iscrizione in Aire sarà la data di ricezione della comunicazione consolare riguardante la richiesta di iscrizione da parte del Comune italiano di ultima residenza. (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 Articolo 7).

La dichiarazione del cittadino all’ufficio consolare è indispensabile per concludere l’iter dell’iscrizione AIRE.

  1. Come ottengo un certificato di residenza?

Gli Uffici consolari non sono titolari delle funzioni di ufficiale di anagrafe e non possono pertanto rilasciare certificati di residenza, compito che può essere assolto esclusivamente dai Comuni italiani sia per quanto riguarda l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che per quanto riguarda l’APR (Anagrafe della Popolazione Residente).

Il certificato potrà pertanto essere richiesto al Comune in Italia presso la cui AIRE il connazionale risulti essere iscritto.

Si informa che la legge n. 183 del 12 novembre 2011 all’art.15 consente una completa decertificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati.

Pertanto dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche da questa Ambasciata) sono valide ed utilizzabili solo nel rapporto fra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati (quindi anche quello di residenza) sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) o dall’atto di notorietà.

Le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati.

Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, anche questo certificato dovrà essere richiesto al Comune presso la cui AIRE il connazionale risulta essere iscritto, ed è valido solo per l’estero. Si ricorda che le autocertificazioni NON vengono accettate come prova di residenza per la richiesta di iscrizione in Aire (DL 223/2012 art.6).

  1. Il mio cognome è stato registrato diversamente nel comune italiano rispetto al mio atto di nascita brasiliano. Cosa posso fare?

Se è desiderio del cittadino ripristinare il proprio cognome registrato presso un comune italiano per renderlo identico ai documenti brasiliani, ai sensi del DPR 396/2000 art. 89 egli deve fare richiesta via mail all’Ufficio Anagrafe, allegando l’apposito modulo (qui si fa un collegamento ipertestuale al file del modulo compilabile di ripristino cognome) compilato, accompagnato da un documento d’identità proprio in corso di validità.