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F.A.Q.

F.A.Q. Passaporti

 

  • Chi può richiedere il passaporto presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia?

Possono richiedere il passaporto all’Ambasciata d’Italia a Brasilia i cittadini italiani residenti nella circoscrizione di Brasilia regolarmente iscritti in AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Per informazioni su come iscriversi in AIRE, clicca qui

NOTA BENE: È possibile presentare domanda di passaporto soltanto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento e non prima.

ATTENZIONE: per il rilascio del passaporto è indispensabile che la situazione anagrafica dell’interessato sia aggiornata: atti di nascita, matrimoni, divorzi e cambi di indirizzo devono essere stati previamente comunicati e registrati. Qualora la situazione anagrafica non dovesse risultare aggiornata, l’eventuale presentazione di domanda di passaporto verrà rigettata. Dopo aver regolarizzato la propria posizione anagrafica sarà possibile ricevere la domanda di passaporto mediante nuova prenotazione (vai alle pagine Anagrafe Stato Civile).

ATTENZIONE: Per quanto concerne coloro che sono nati all’estero o hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero o in Italia, prima di avviare la procedura di richiesta di passaporto italiano, occorre assicurarsi che il proprio atto di nascita sia stato trasmesso/registrato presso il proprio Comune di iscrizione A.I.R.E.

Quanto sopra si applica a tutti i connazionali, inclusi coloro che sono già in possesso di precedente passaporto italiano.

Per le informazioni inerenti la registrazione degli atti di nascita, la cui competenza è dell’Ufficio di Stato Civile, clicca qui.

 

  • Che cos’è l’atto di assenso? Perché ho bisogno dell’assenso dell’altro genitore per richiedere l’emissione del passaporto per il figlio minorenne?

L’atto di assenso dei genitori è indispensabile, indipendentemente dalla nazionalità degli stessi, ai fini della richiesta di emissione del passaporto per il figlio minorenne. L’assenso è una dichiarazione scritta con cui il genitore di un minore di 18 anni autorizza il rilascio del passaporto per il minore stesso.

Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell’art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede una dichiarazione di assenza di impedimenti per l’emissione del passaporto (art. 20 D.L. 69/2023).

In caso di decesso di uno dei genitori sarà necessario presentare una copia del certificato di morte.

La legge non consente deroghe all’atto di assenso, tranne in caso di emissione di un Decreto Consolare

Modalità di apposizione della firma per la concessione dell’assenso:

  • cittadini dell’Unione europea: si può firmare l’assenso a casa ed allegare una fotocopia di un documento d’identità valido UE limitatamente alle pagine che mostrano la foto, i dati personali e la firma. L’assenso può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto.
  • cittadini non comunitari (NON UE): devono firmare l’assenso alla presenza di un funzionario Consolare nel caso di presentazione contestuale della domanda di passaporto allo sportello insieme all’altro coniuge.

Altrimenti l’autentica della firma può essere effettuata:

  •  in un “cartório” con firma riconosciuta per autenticità da presentare con l’apostille. Nel caso occorra inviare l’atto d’assenso non in Brasile, occorre anche che la stessa sia munita di traduzione, anch’essa apostillata;
  • da un funzionario Consolare in qualsiasi altro Paese del mondo dove vi è una rappresentanza diplomatica Italiana (vedi rete diplomatica all’estero);
  • da un’altra pubblica Autorità preposta a tale compito (ad esempio: Notaio, Ufficio di Polizia, Funzionario Comunale, ecc.).

 

  • Non riesco ad ottenere l’assenso dell’altro genitore (non siamo sposati/non so dove sia/non ci parliamo/siamo separati/divorziati). Come faccio ad ottenere un Decreto Consolare.

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso il richiedente può avviare la procedura di richiesta di emissione di un Decreto Consolare con il quale il titolare della Sede, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato, (scarica qui il modulo) indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore e inviata a: brasilia.passaporti@esteri.it. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo ed il numero(i) di telefono del genitore non consenziente, in modo che l’Ufficio Consolare provi a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.

Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, con apposito Decreto sarà possibile autorizzare il rilascio del passaporto.

ATTENZIONE: Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità (comprovata all’atto della presentazione della domanda) ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge da parte del richiedente.