REGISTRAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA DI MINORI DI 18 ANNI, FIGLI DI ALMENO UN GENITORE ITALIANO
- Se nati all’interno del matrimonio: è necessario presentare l’atto di nascita originale integrale (“inteiro teor”) rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
- Se nati da genitori non legalmente coniugati: è necessario presentare l’atto di nascita integrale (“inteiro teor”) rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido). Qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte non presente al momento della dichiarazione e controfirmata anche dal figlio minorenne se ha già compiuto i 14 anni (v. modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata).
Questa procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.
IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE DIVERSO DAL BRASILE
Qualora il cittadino italiano residente in Brasile sia nato in un Paese terzo, occorrerà presentare l’atto di nascita integrale già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità straniera (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del Paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille, qualora il Paese di emissione abbia aderito alla Convenzione). Esso dovrà inoltre accompagnarsi a traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato (anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente o apostillata, se vigente la Convenzione).
Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale ed eventuale atto notarile di riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori.
Potrà quindi essere richiesta trascrizione degli atti così formati presso questo Ufficio Consolare ovvero presso la rappresentanza consolare italiana competente nel Paese di emissione del certificato.
Se presentati a questo Ufficio Consolare, oltre a dover essere completati come sopra, dovranno essere corredati da istanza di trascrizione e fotocopia di un documento di identità (RG, Identità italiana o Passaporto valido).
Per informazioni sui requisiti dell’atto, si invita a contattare la Rappresentanza consolare italiana competente per il territorio di emissione dell’atto.
NON SI ACCETTA LA TRASCRIZIONE IN BRASILE DEL CERTIFICATO DI NASCITA ALL’ESTERO (“TRASLADO”).
AVVERTENZA: non è possibile effettuare la trascrizione dell’atto di nascita di un individuo che abbia compiuto 18 anni. In tal caso, l’interessato dovrà fare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/cittadinanza).