ESPORTAZIONE ALL’ESTERO DI VEICOLI – CIRCOLARE ACI N. 4202 DEL 03.07.2014 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIAZIONI PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL’ESTERO DI VEICOLI
1. Con circolare 4202 del 3 luglio u.s. l’Automobile Club d’Italia (ACI) ha previsto nuovi adempimenti relativi alla presentazione delle pratiche di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione di un veicolo dall’Italia verso l’estero.
Le nuove misure indicate dalla circolare sono volte a prevenire pratiche elusive delle norme nazionali antinquinamento, nonché comportamenti fraudolenti volti a sottrarre il bene alle rivendicazioni di eventuali creditori o dell’autorità.
1A La richiesta di radiazione per esportazione del veicolo avviene tramite i Consolati in generale dopo che il veicolo è stato immatricolato all’estero. In tal caso dovrà sempre essere allegata la fotocopia della Carta di circolazione estera o l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero. Si ricorda che in caso di esportazione del veicolo in Paesi extra UE, la summenzionata documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione asseverata.
1B La circolare in questione introduce tuttavia la possibilità di procedere alla radiazione del veicolo anteriormente alla re immatricolazione del medesimo all’estero, a condizione che venga allegata alla richiesta di radiazione la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo al di fuori dei confini italiani (ad esempio un documento di trasporto o una bolla doganale).
L’Autorità diplomatico-consolare provvederà ad inviare copia della documentazione richiesta (carta di circolazione italiana, certificato di proprietà e documento comprovante l’avvenuto trasferimento all’estero) a mezzo PEC al competente Ufficio sul territorio nazionale.
Gli Uffici ACI, da parte loro, una volta verificata l’assenza di cause ostative, invieranno direttamente al domicilio dichiarato dal proprietario del veicolo, il certificato di radiazione.
2. In caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute,. Pignoramenti, sequestri, eccetera, a partire dal 14 luglio la richiesta potrà essere accettata solo previa presentazione della seguente ulteriore documentazione:
2A In caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteca non ancora scadute alla richiesta dovrà essere allegato un atto comprovante l’assenso dalla radiazione da parte del creditore. In particolare, costituirà titolo per procedere alla radiazione l’atto di assenso del creditore alla cancellazione dell’ipoteca reso nelle forme di rito ovvero nella forma della scrittura privata autenticata da notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (ad esempio, una sentenza). Nessun titolo autorizzativo è invece richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.
2B. In caso di veicoli sottoposti a vincoli di natura giudiziaria alla richiesta di radiazione dovrà essere allegata idonea documentazione (esemplificata nella circolar) comprovante l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’esportazione del veicolo o il venir meno del gravame a cui lo stesso è soggetto. (Circolare 4202 del 3 luglio 2014)
Nel caso il veicolo risulti, dai controlli effettuati dal PRA, gravato da vincoli di cui il proprietario non abbia informato l’Ufficio Consolare, la pratica di radiazione non potrà avere buon fine.
Patente di guida – Informazioni dal sito del Ministero degli Affari Esteri
RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
Per il rinnovo della patente di guida è necessario che il richiedente sia iscritto all’AIRE o che risieda da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare.
L’interessato deve presentarsi in Ambasciata e con la seguente documentazione:
- Iscrizione all´AIRE;
- Modulo di richiesta di rinnovo, da ritirare presso questa Ambasciata;
- Ricevuta del pagamento della prevista tassa consolare;
- Patente scaduta in buono stato di conservazione;
- Una foto recente 3×4;
- Un certificato rilasciato dal medico di fiducia di questa Ambasciata (dr. Juliano Giacomoni, tel.: 61/9221.5062) attestante l’idoneità psico-fisica del richiedente;
Se l´interessato rientra in Italia per risiedervi, infine, egli ha l’obbligo di rinnovare di nuovo in Italia la patente.